Regolamento Istituzione e Funzionamento del Consiglio Tributario

Approvato con Delibera di Consiglio n. 43 del 30/11/2011

 

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Oggetto del presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 7 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, è l’istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario, in attuazione dell’articolo 18, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Articolo 2 – Funzioni del Consiglio Tributario

Il Consiglio Tributario svolge le funzioni di natura consultiva, propositiva e di indirizzo in tema di contrasto all’evasione fiscale previste dalla normativa vigente ed in particolar modo quelle disciplinate dall’articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dall’articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall’articolo 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

 

Articolo 3 – Composizione del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario è composto da:

– Il Responsabile del Servizio Affari Generali, che comprende il Servizio Tributi, che assume la

carica di Presidente;

– Il Comandante della Polizia Municipale;

– Il Responsabile del Servizio Assetto del Territorio.

2. Alle sedute del Consiglio Tributario possono essere invitati:

– Il Direttore della direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, o un suo delegato;

– Il Direttore dell’Agenzia del Territorio provinciale, o suo delegato;

– Il Direttore della sede provinciale dell’INPS, o un suo delegato;

– Il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, o un suo delegato.

 

Articolo 4 – Durata del Consiglio Tributario

Il Consiglio Tributario resta in carica fino alla sua formale abrogazione con apposita deliberazione consiliare.

 

Articolo 5 –Attività del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario è rappresentato dal suo Presidente.

2. L’attività del Consiglio Tributario è improntata al criterio della collegialità e si esplica attraverso deliberazioni approvate a maggioranza dei componenti. La sottoscrizione di relazioni, pareri ed ogni altro atto da parte del Presidente attesta la provenienza dell’atto medesimo dall’organo nella sua collegialità.

3.La convocazione del Consiglio Tributario è disposta dal presidente, anche su richiesta di uno dei suoi membri.

4. Il Consiglio tributario si riunisce periodicamente, almeno una volta ogni trimestre e quindi entro il 31/3- 30/6, 30/9 e 31/12 di ogni anno.

5. Le sedute del Consiglio Tributario sono riservate. Esse sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti.

6. Alle sedute del Consiglio Tributario oltre ai soggetti indicati nell’articolo 1, comma 2, possono essere invitati., in relazione agli argomenti all’ordine del giorno, altri soggetti appartenenti all’Amministrazione comunale,. esperti esterni e rappresentanti di enti o associazioni di categoria, ma senza diritto di voto.

7. Il Consiglio Tributario relaziona circa le attività svolte con cadenza annuale alla Giunta Comunale.

 

Articolo 6 – Obbligo dei consiglieri

1. I membri del Consiglio Tributario sono tenuti al segreto d’ufficio con riferimento a qualsiasi atto o notizia riguardante le posizioni e le segnalazioni relative ai contribuenti.

2. E’ fatto obbligo ai membri del Consiglio Tributario di allontanarsi dalla seduta in occasione dell’esame

delle posizioni fiscali o contributive che direttamente o indirettamente li riguardano o che riguardano il

 

Dove rivolgersi
Ufficio Segreteria
Località: Montelupo Fiorentino
Indirizzo: Viale Cento Fiori, 34

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