Abbruciamento e accensione di fuochi
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Categoria principale: Ambiente e Territorio
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Creato Venerdì, 28 Ottobre 2016 08:12
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Ultima modifica il Giovedì, 28 Febbraio 2019 11:38
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Pubblicato Venerdì, 28 Ottobre 2016 08:12
Con l’entrata in vigore, nel maggio 2015, delle modifiche al Regolamento forestale della Toscana (D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R) che si è adeguato alla normativa nazionale (D.lgs.152/2006), è consentito l’abbruciamento di residui ligneo cellulosici provenienti da tagli boschivi, interventi colturali, interventi fitosanitari, potatura, ripulitura, ai fini del loro reimpiego nel ciclo colturale di provenienza.
L’abbruciamento deve essere effettuato entro i 250 metri dal luogo di produzione
L’abbruciamento è consentito nel rispetto di alcune condizioni e limiti previsti dalle norme nazionali, regionali e comunali. Ne elenchiamo alcune a titolo di esempio:
- rispettare le quantità massime giornaliere per ettaro, massimo tre metri steri per ettaro;
- non accendere fuochi in presenza di vento, grande siccità e nelle ore più calde della giornata;
- bruciare il materiale in piccoli cumuli in spazi vuoti ripuliti e isolati da vegetazione e residui infiammabili;
- sorvegliare costantemente il fuoco fino al suo completo spegnimento;
- essere autorizzati dall’ente competente per il territorio, in caso di abbruciamento in aree boschive o negli impianti di arboricoltura;
- nelle aree boschive o vicino ad esse, essere almeno in due persone, dotarsi di attrezzi utili per lo spegnimento ed avvisare, come buona norma, l’ex Corpo Forestale.
Dal 1° luglio al 31 agosto, in Toscana, è vietata la combustione di residui vegetali per il rischio di incendi boschivi
Brochure abbruciamenti ediz. 2018