Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 28/12/2020

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Articolo 1 – Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione del matrimonio civile come regolato dalle disposizioni di cui dall’art. 106 all’art. 116 del Codice Civile.
2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita.

Articolo 2 – Disposizioni generali
1. La celebrazione del matrimonio civile è attività istituzionale gratuita quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) almeno uno degli sposi è residente a Montelupo Fiorentino;
b) la cerimonia avviene all’interno del palazzo comunale, sito in viale Cento Fiori 34;
c) la cerimonia avviene durante l’orario di servizio dell’Ufficio Unico in vigore in quel momento.
2. Il matrimonio celebrato fuori dai casi previsti dal precedente comma è soggetto al nulla osta dell’ufficio comunale competente e al pagamento di una tariffa, stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 3 – Funzioni
Per la celebrazione dei matrimoni civili il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato. Possono celebrare i matrimoni civili anche i consiglieri, gli assessori comunali o i cittadini italiani che abbiano i requisiti per l’elezione a consigliere comunale, previa apposita delega del Sindaco.

Articolo 4- Luoghi di celebrazione
Il matrimonio civile può essere celebrato, su domanda degli interessati, oltre che all’interno del Palazzo Comunale sito in viale Cento Fiori 34, anche:
– presso altre strutture di proprietà comunale;
– presso strutture private nella disponibilità del comune,
in entrambi i suddetti casi individuate con apposito atto della Giunta Comunale, che per queste occasioni assumono la denominazione di “casa comunale”.

Articolo 5 – Orario della celebrazione
1. I matrimoni si svolgono di norma durante l’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Unico Amministrativo. La celebrazione del matrimonio fuori da questo orario potrà avvenire, su domanda degli interessati, previo nulla osta da parte dell’ufficio competente e il pagamento della relativa tariffa.
2. Non sono ammessi ritardi rispetto all’orario di celebrazione concordato e, nel caso in cui si verificassero, non è garantito il regolare svolgimento della cerimonia.
3.  Le celebrazioni sono comunque sospese durante le seguenti feste: 1° e 6 gennaio; la domenica di Pasqua ed il giorno successivo (lunedì dell’Angelo); 25 aprile; 1° maggio; 2 giugno; 15 agosto; 1° novembre, 8, 25 e 26 dicembre. La celebrazione dei matrimoni è inoltre sospesa il 27 dicembre, festa del Patrono, ed in occasione delle consultazioni elettorali.

Articolo 6 –  Tariffe
1. La celebrazione dei matrimoni civili è gratuita nei casi di cui al precedente art. 2.
2. Per la celebrazione di matrimoni presso uno dei luoghi individuati ai sensi dell’articolo 4 è dovuto il pagamento dell’importo delle tariffe così come stabilite da deliberazione della Giunta Comunale. Le predette tariffe sono da considerarsi valide fino a che non vengono variate dalla stessa Giunta Comunale, tenendo conto:
– del costo del personale necessario per l’espletamento del servizio;
– del costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (allestimento sala, spese gestionali, consumi e elettrici e riscaldamento, spese di pulizia, etc.)

Articolo 7 – Organizzazione del servizio
1. L’Ufficio comunale competente all’organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l’Ufficio Unico Amministrativo, in collaborazione con l’Ufficio Segreteria del Sindaco relativamente all’utilizzo delle sale.
2. La visita delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento.
3. La richiesta relativa all’uso delle sale deve essere inoltrata almeno trenta giorni prima della data del matrimonio all’Ufficio Unico Amministrativo. L’Ufficio Unico entro dieci giorni dalla presentazione della domanda accorderà l’autorizzazione per l’utilizzo della sala, oppure comunicherà le ragioni del mancato accoglimento della richiesta.
4. Nei casi in cui è previsto il pagamento di una tariffa, la prenotazione della sala non sarà effettiva fino a quando i richiedenti non trasmetteranno la ricevuta di avvenuto pagamento della relativa tariffa all’Ufficio Unico Amministrativo. Il pagamento potrà essere effettuato secondo le indicazioni date dallo stesso Ufficio. Il mancato pagamento al quindicesimo giorno antecedente la celebrazione del matrimonio costituisce implicita rinuncia da parte dei richiedenti.
5. Nel caso di celebrazione di matrimonio presso strutture private, gli sposi concordano con i gestori delle stesse la data e l’orario prescelti e li comunicano all’Ufficio Unico. La celebrazione si intenderà prenotata soltanto dopo l’ottenimento del nulla osta sulla data e l’orario da parte dell’ufficio competente.
6. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile al Comune, sarà il Comune stesso a provvedere alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile al richiedente.
7. In ogni caso, sia che la cerimonia sia celebrata presso il Palazzo Comunale o altra struttura di proprietà comunale, o presso struttura privata, la lettura dell’atto di matrimonio e le relative firme devono avvenire all’inizio della celebrazione e all’orario stabilito.

Articolo 8 – Allestimento della sala
1. E’ fatto obbligo di esporre durante la cerimonia la bandiera italiana e quella europea. La bandiera nazionale e quella europea, di uguali dimensioni e materiale, sono esposte affiancate su aste o pennoni posti alla stessa altezza. La bandiera nazionale occupa il posto a destra ovvero, qualora siano esposte bandiere in numero dispari, al centro.
2. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala ove si celebra il matrimonio con ulteriori addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.
3. E’ assolutamente vietato spargere riso, coriandoli, confetti ed altro all’interno dei locali utilizzati per la cerimonia, che dovranno quindi quindi restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione. Il comune di Montelupo Fiorentino si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli addobbi temporanei disposti dai richiedenti.
Nel caso si verifichino danni alle strutture concesse per la celebrazione l’ammontare degli stessi sarà addebitato al soggetto richiedente la sala.

Articolo 9: Entrata in vigore e disposizioni finali
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecuzione della delibera consiliare di approvazione. Da tale data sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla vigente normativa in materia.

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