A chi è rivolto
A tutti coloro che possiedono un immobile, compresi i fabbricati classificati al catasto come A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico) e relative pertinenze.
Invece, non si deve pagare l'IMU per l'abitazione principale e la/e sua/e pertinenza/e del soggetto passivo di imposta e per gli immobili ad essa equiparati dalla legge o dal regolamento IMU comunale. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono quelle classificate nelle categorie catastali:
- C/2 (cantine e locali di deposito)
- C/6 (box, garages e posti auto)
- C/7 (tettoie chiuse o aperte)
nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria.
Alcuni casi di equiparazione all'abitazione principale:
- casa assegnata al genitore affidatario dei figli. In questo caso l'equiparazione all'abitazione principale non si applica più alla casa coniugale.
- unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti affittata. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione si applica a un solo immobile.
Si ricorda che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il proprietario o il titolare di diritto reale dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Descrizione
La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari (ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (cioè date in uso in modo gratuito, ad esempio da genitori a figli) che le utilizzano come abitazione principale. Ciò a condizione che:
-
- il contratto sia registrato
- il comodante possieda una sola abitazione in Italia
- il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Il beneficio si applica anche se il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possiede nello stesso Comune un altro immobile che è la sua abitazione principale (sempre escludendo le categorie A/1, A/8 e A/9). Questo beneficio si può estendere, in caso di morte del comodatario, al suo coniuge, se ci sono figli minori.
La base imponibile è ridotta del 50% per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, per il periodo in cui sussistono queste condizioni. In questo caso:
-
- Per poter usufruire dell’agevolazione IMU, l’inagibilità o l’inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- Se il fabbricato comprende più unità immobiliari e solo alcune sono inagibili o inabitabili, solo queste ultime godranno della riduzione di imposta.
- La cessazione dell’inagibilità o dell’inabitabilità deve essere comunicata al Comune con apposita dichiarazione.
La base imponibile è ridotta del 25%:
- Per le abitazioni locate a canone concordato.
Come fare
Per usufruire delle agevolazioni relative a:
- immobili locati canone concordato
- immobili concessi in comodato d'uso gratuito
- immobili posseduti da anziani o disabili residenti in RSA
così come descritte qui sopra, è necessario compilare il modulo apposito presente in questa pagina e farlo pervenire in una di queste modalità:
- tramite SPID
- a mano presso l’Ufficio Unico
- via PEC a montelupo-fiorentino@postacert.toscana.it.
Per usufruire delle agevolazioni relative a fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, è necessario accertare l'abitabilità o l'inagibilità tramite perizia dell’ufficio tecnico comunale oppure tramite dichiarazione sostitutiva del proprietario, che il Comune si riserva comunque di verificare.
Completate le verifiche, il Comune invia un atto di approvazione o diniego della richiesta di agevolazione.
La dichiarazione sostitutiva può essere presentata in una di queste modalità:
- a mano presso l’Ufficio Unico
- via PEC a montelupo-fiorentino@postacert.toscana.it.
Cosa serve
Documenti da presentare:
- Copia di un documento di identità valido (non è necessaria se identificati tramite SPID/CIE).
Cosa si ottiene
Agevolazioni IMU.
Tempi e scadenze
Non sono previste scadenze ad esclusione delle casistiche rientranti nell'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU
Quanto costa
Niente.
Accedi al servizio
IMU - richiesta riduzione per residenti RSA
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Uffici (canale fisico)
Casi particolari
Sono confermate le esenzioni relative ai terreni agricoli:
- posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP)
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
- ricadenti in aree montane o di collina. I contribuenti interessati possono consultare l'elenco dei terreni esenti.
Cittadini Italiani residenti all’estero (AIRE)
Anche per l’anno 2024 è prevista l’applicazione di una riduzione pari al 50% dell’IMU per una sola unità abitativa, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia. Per tutte le abitazioni non rientranti nella casistica sopra riportata possedute in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato o da cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’A.I.R.E., l’IMU deve essere corrisposta in misura piena.
Beni merce
Per l’anno 2024 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.
La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Novità 2024: immobili occupati abusivamente
Con la legge di Bilancio 2023 sono esenti dal pagamento dell'IMU i proprietari di immobili occupati abusivamente che abbiano presentato regolare denuncia a decorrere dall’anno di imposta 2023.
Chi possiede immobili occupati abusivamente:
1) per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia oppure sia iniziata azione giudiziaria penale;
2) in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale;
dovrà presentare la dichiarazione IMU per comunicare l’inizio dell'occupazione abusiva e per indicare la data di conclusione.
La dichiarazione dovrà essere inoltrata soltanto in via telematica, usando il nuovo modello approvato dal Dipartimento delle Finanze, entro il 1° luglio 2024 (tenuto conto che il 30 giugno 2024 cade di domenica). Per la compilazione si farà riferimento agli specifici campi e codici riportati all’interno delle istruzioni.
Normative di riferimento
- Art.10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (fabbricati di interesse storico o artistico)
- art. 31, comma 1, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (fabbricati inabitabili o inagibili)
- Regolamento Edilizio Comunale
- Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (abitazioni locate a canone concordato)
- Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, art. 1 (terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali)
- Per i terreni ricadenti in aree montane o di collina si veda l’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993
- art. 1 comma 743 della Legge 234/2021 – Legge di Bilancio 2022 (cittadini italiani residenti all’estero - AIRE)
- art. 1 comma 751 della legge 160/2019 – Legge di Bilancio 2020 (beni merce)
- Legge di Bilancio 2023 - nello specifico, dal 1 gennaio 2023 è entrata in vigore una nuova lettera g-bis) all’articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (immobili occupati abusivamente)
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