Rimborso e compensazione
Ultima modifica: 8 October 2021
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Ultima modifica: 8 October 2021
Il rimborso delle somme versate e non dovute si può richiedere entro i 5 anni dal giorno del pagamento dell’indebito oppure da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Non possono essere rimborsate somme inferiori o uguali a 12 €, salvo disposizioni diverse.
La compensazione tra crediti e debiti, senza interessi, si può richiedere nell’ambito dei tributi comunali, così come previsto dal Regolamento generale delle entrate. La compensazione non è ammessa se il diritto al rimborso è decaduto oppure per tributi riscossi tramite ruolo.
Come presentare la richiesta
La domanda di rimborso si presenta compilando il modulo in questa pagina, con firma per sottoscrizione. È necessario riportare:
La domanda di compensazione si presenta compilando il modulo in questa pagina e facendolo pervenire almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo. È necessario riportare:
Le richieste di rimborso e compensazione possono essere trasmesse al Comune in una delle seguenti modalità:
Costo
Nessuno.
Documenti da presentare
Tappe del procedimento
Per il rimborso:
entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta, il Comune fa sapere se la richiesta è stata accolta (in tutto o in parte) oppure negata.
Il termine è interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari, e anche se devono essere reperiti elementi istruttori in uffici esterni al Comune, per il tempo necessario ad ottenerne risposta.
Se il cittadino non fornisce i chiarimenti entro i termini necessari per la definizione del procedimento, la richiesta viene archiviata.
Per la compensazione:
una volta accertata la sussistenza del credito, il Comune emette il provvedimento e lo comunica subito al contribuente.
Normativa di riferimento