Rimborso e compensazione

Ultima modifica: 8 October 2021

Il rimborso delle somme versate e non dovute si può richiedere entro i 5 anni dal giorno del pagamento dell’indebito oppure da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Non possono essere rimborsate somme inferiori o uguali a 12 €, salvo disposizioni diverse.

La compensazione tra crediti e debiti, senza interessi, si può richiedere nell’ambito dei tributi comunali, così come previsto dal Regolamento generale delle entrate. La compensazione non è ammessa se il diritto al rimborso è decaduto oppure per tributi riscossi tramite ruolo.

Come presentare la richiesta

La domanda di rimborso si presenta compilando il modulo in questa pagina, con firma per sottoscrizione. È necessario riportare:

  • i dati identificativi del contribuente e del suo legale rappresentante
  • il riferimento al tributo da rimborsare
  • la prova dell'avvenuto pagamento della somma di cui si chiede il rimborso.

La domanda di compensazione si presenta compilando il modulo in questa pagina e facendolo pervenire almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo. È necessario riportare:

  • l'identificazione del contribuente
  • il tributo che si intende pagare con la compensazione
  • l’indicazione esatta del credito
  • l’importo (cioè la parte del credito) che si intende usare per la compensazione
  • la dichiarazione di non aver già richiesto il rimborso per il credito da usare in compensazione oppure, se l'istanza di rimborso è già stata prodotta, la dichiarazione di rinuncia alla stessa.

Le richieste di rimborso e compensazione possono essere trasmesse al Comune in una delle seguenti modalità:

Costo
Nessuno.

Documenti da presentare

  • copia di un documento di identità valido del richiedente (non è necessaria se identificati tramite SPID/CIE)
  • attestazione di versamento della somma per cui si chiede rimborso o compensazione.

 

Tappe del procedimento

Per il rimborso:
entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta, il Comune fa sapere se la richiesta è stata accolta (in tutto o in parte) oppure negata.

Il termine è interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari, e anche se devono essere reperiti elementi istruttori in uffici esterni al Comune, per il tempo necessario ad ottenerne risposta.

Se il cittadino non fornisce i chiarimenti entro i termini necessari per la definizione del procedimento, la richiesta viene archiviata.

Per la compensazione:
una volta accertata la sussistenza del credito, il Comune emette il provvedimento e lo comunica subito al contribuente.

 

Normativa di riferimento

Regolamento generale delle entrate