Agevolazioni e detrazioni

Ultima modifica: 17 May 2023

Quando non si deve pagare l’IMU

L’IMU non è dovuta per l’abitazione principale e la/e sua/e pertinenza/e del soggetto passivo di imposta e per gli immobili ad essa equiparati dalla legge o dal regolamento IMU comunale. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono quelle classificate nelle categorie catastali:

  • C/2 (cantine e locali di deposito)
  • C/6 (box, garages e posti auto)
  • C/7 (tettoie chiuse o aperte)

nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria.

Per i fabbricati classificati al catasto come A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico) e relative pertinenze, l’IMU è sempre dovuta.

 

Alcuni casi di equiparazione all’abitazione principale:

  • casa assegnata al genitore affidatario dei figli. In questo caso l’equiparazione all’abitazione principale non si applica più alla casa coniugale.
  • unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti affittata. In caso di più unità immobiliari, l’agevolazione si applica a un solo immobile.

Si ricorda che per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il proprietario o il titolare di diritto reale dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

 

Sono confermate le esenzioni relative ai terreni agricoli:

  • posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP)
  • a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
  • ricadenti in aree montane o di collina. I contribuenti interessati possono consultare l’elenco dei terreni esenti.

 

ALCUNE NOVITA’ 2023

  • Cittadini Italiani residenti all’estero (AIRE) (art. 1 comma  743 della Legge 234/2021 – Legge di Bilancio 2022)

    Per l’anno 2023 tornano in vigore le disposizioni di cui alla Legge di Bilancio 2021 (n. 178 del 30 dicembre 2020), art. 1, comma 48, pertanto è prevista l’applicazione di una riduzione pari al 50% dell’IMU per una sola unità abitativa, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia. Per tutte le abitazioni non rientranti nella casistica sopra riportata possedute in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato o da cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’A.I.R.E., l’IMU deve essere corrisposta in misura piena

  • Beni merce (art. 1 comma 751 della legge 160/2019 – Legge di Bilancio 2020)

    Per l’anno 2023 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.

 

Agevolazioni e detrazioni

La base imponibile è ridotta del 50%:

  • per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, per il periodo in cui sussistono queste condizioni. In questo caso:
    1. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con una perizia oppure tramite dichiarazione sostitutiva del proprietario, che il Comune si riserva comunque di verificare.
    2. Per poter usufruire dell’agevolazione IMU, l’inagibilità o l’inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
    3. Se il fabbricato comprende più unità immobiliari e solo alcune sono inagibili o inabitabili, solo queste ultime godranno della riduzione di imposta.
    4. La cessazione dell’inagibilità o dell’inabitabilità deve essere comunicata al Comune con apposita dichiarazione.
  • per le unità immobiliari (ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (cioè date in uso in modo gratuito, ad esempio da genitori a figli) che le utilizzano come abitazione principale. Ciò a condizione che:
    • il contratto sia registrato
    • il comodante possieda una sola abitazione in Italia
    • il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche se il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possiede nello stesso Comune un altro immobile che è la sua abitazione principale (sempre escludendo le categorie A/1, A/8 e A/9). Questo beneficio si può estendere, in caso di morte del comodatario, al suo coniuge, se ci sono figli minori.

  • per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42

La base imponibile è ridotta del 25%:

  • Per le abitazioni locate a canone concordato.

 

Esenzioni Covid anno 2021

In considerazione delle conseguenze dell’emergenza Covid, per il 2021 non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) relativa a:

  1.  immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  2. immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività lì esercitate;
  3. immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  4. immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività lì esercitate.

L’esenzione è limitata agli immobili in cui i soggetti passivi esercitano l’attività di cui sono anche gestori.

Inoltre, non è dovuta la prima rata IMU da parte dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario in possesso dei requisiti per chiedere il contributo a fondo perduto.

Anche in questo caso, l’esenzione è limitata agli immobili in cui i soggetti passivi esercitano l’attività di cui sono anche gestori.

Per beneficiare dell’esenzione è necessario presentare la Dichiarazione IMU  per l’anno 2021 (scadenza 30/06/2023 per esenzione 2021)

  • indicando i riferimenti catastali dell’immobile per il quale si è usufruito dell’esenzione
  • barrando la casella esente e indicando il periodo di esenzione.

 

 

 

 

Come presentare la richiesta

Per usufruire delle agevolazioni relative a:

  • immobili locati canone concordato
  • immobili concessi in comodato d'uso gratuito
  • immobili posseduti da anziani o disabili residenti in RSA

così come descritte qui sopra, è necessario compilare il modulo apposito presente in questa pagina e farlo pervenire in una di queste modalità:

Costo
Nessuno.

Documenti da presentare

copia di un documento di identità valido (non è necessaria se identificati tramite SPID/CIE).

 

Normativa di riferimento