A chi è rivolto
Al proprietario o a chi concede l'uso esclusivo di un fabbricato (appartamento, negozio o altro locale) o di parte di esso.
Descrizione
La comunicazione di cessione fabbricato, conosciuta anche come "denuncia antiterrorismo" è obbligatoria:
- quando il bene o il godimento di un immobile (locazione, vendita, comodato) o parte di esso viene ceduto a terzi per più di 30 giorni, senza che ci sia l'obbligo della registrazione del contratto
- quando la compravendita o la locazione è relativa ad immobili ad uso commerciale, artigianale o industriale
- quando il bene o il godimento di un immobile (locazione, vendita, comodato) o parte di esso viene ceduto a un cittadino extracomunitario o apolide, anche per un solo giorno.
In caso di contratti di compravendita, affitto, comodato stipulati per iscritto e regolarmente registrati, non è necessario mandare la comunicazione.
Come fare
La comunicazione va presentata usando i moduli presenti in questa pagina, in una di queste modalità:
- consegna a mano all'Ufficio Unico
- tramite PEC a comune.montelupo-fiorentino@postacert.toscana.it.
- tramite raccomandata A/R a Comune di Montelupo Fiorentino - Viale Cento Fiori, 34 (fa fede la data del timbro postale).
Cosa serve
Documenti da presentare:
- documento di identità valido di chi cede l'immobile e di chi lo occupa.
Cosa si ottiene
Ricevuta di avvenuta presentazione istanza.
Tempi e scadenze
La comunicazione di cessione fabbricato deve essere fatta entro 48 ore.
Quanto costa
Niente.
Accedi al servizio
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Uffici (canale fisico)
Ulteriori informazioni
Se non si rispetta l'obbligo sono previste queste sanzioni per ogni violazione:
- se chi ha beneficiato della cessione dell'immobile per più di 30 giorni è cittadino italiano o comunitario, la multa va da € 103 ad € 1.549 (con pagamento in misura ridotta di € 206 entro 60 giorni al Comune).
- se chi ha beneficiato della cessione dell'immobile è cittadino extracomunitario o apolide, al di là della durata del soggiorno, la multa va da € 160 ad € 1.100 (con pagamento in misura ridotta di € 320 entro 60 giorni tramite modello F23).
Normative di riferimento
- D.L. 59/1978, art. 12 (comunicazione di cessione di fabbricato e sanzioni per cessionario cittadino italiano o comunitario) convertito in legge n. 191 del 18/05/1978
- D.lgs 286/1998 e successive modificazioni, art. 7 (sanzioni per cessionario cittadino extracomunitario o apolide)
- D.L. n. 79 del 20/06/2012 (decreto sicurezza)
- D.L. 70 del 13.05.2011
Per la registrazione del contratto come assorbimento dell'obbligo di comunicazione della cessione del fabbricato si veda la circolare del ministero dell'Interno del 20 luglio 2012.