Terre e rocce da scavo
Ultima modifica: 11 October 2021
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La gestione delle terre e rocce da scavo è disciplinata dal DPR n. 120 del 13 giugno 2017. Il regolamento mantiene sostanzialmente l’impostazione della normativa precedente, introducendo alcune novità riguardanti:
Inoltre, prevede che il produttore delle terre e rocce da scavo trasmetta ad ARPAT una dichiarazione relativa alle caratteristiche dei materiali da scavare.
Le terre e rocce da scavo sono suddivise in tre diverse tipologie in base ai cantieri di provenienza:
Gestione terre e rocce da scavo in piccoli cantieri e in grandi cantieri non soggetti a VIA o AIA
Almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo, il produttore invia al Comune del sito di scavo e all’ARPAT una dichiarazione di utilizzo (allegato 6) contenente tipologia e quantità di materiale scavato, estremi dell’eventuale sito intermedio e del sito di destinazione, rispetto dei requisiti di qualità ambientale.
Il riutilizzo deve avvenire entro 1 anno dalla produzione, salvo che il progetto di utilizzo non abbia durata superiore, e può essere prorogato una volta sola per massimo 6 mesi in caso di imprevisti.
Le attività di scavo e utilizzo devono essere autorizzate in base alla vigente disciplina urbanistica. Al termine dei lavori deve essere inviata al Comune del sito di produzione, a quello del sito di destinazione e all’ARPAT la dichiarazione di avvenuto utilizzo (allegato 8).
Si possono effettuare uno o più depositi intermedi di durata massima non superiore a quella di validità della dichiarazione di utilizzo. I depositi intermedi possono essere presso il sito di scavo, presso quello di destinazione o presso altro sito, a condizione che la classe di destinazione urbanistica di quest’ultimo sia compatibile con quella del sito di produzione. Il deposito intermedio deve essere dotato di apposita segnaletica.
Il trasporto dei materiali, sia verso il sito di utilizzo che verso eventuali siti intermedi, deve essere accompagnato dal documento di trasporto (allegato 7) redatto in triplice copia: una per il proponente o produttore, una per il trasportatore e una per il destinatario. Se proponente ed esecutore sono soggetti diversi, deve essere prevista una quarta copia.
Deposito temporaneo di terre e rocce gestite come rifiuti
Le terre e rocce poste a deposito temporaneo gestite come rifiuti devono essere avviate a recupero o smaltimento:
Il deposito temporaneo non può superare la durata di 1 anno.
Reimpiego nel medesimo sito di escavazione per rinterri
Terre e rocce non contaminate e riutilizzate nel medesimo sito di scavo per attività di costruzione non sono considerate rifiuti. I materiali che rispondono a questi requisiti possono essere riutilizzati nel sito di scavo: è necessario inoltrare al Comune l’autodichiarazione che si trova in questa pagina.
Per le sole opere sottoposte a VIA, il riutilizzo dei materiali escavati presso il sito di produzione può essere effettuato previa presentazione di un Piano preliminare di utilizzo in sito.
Terre e rocce nei siti di bonifica
L’uso è consentito nel rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per le specifiche destinazioni d’uso oppure, in caso di superamento, previa approvazione dell’autorità competente. Sono previste apposite procedure di caratterizzazione.
Si ricorda che ARPAT effettua controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive di certificazione di atto di notorietà.
Come presentare la richiesta
Le dichiarazioni di cui agli allegati 6, 7 e 8 devono essere inviate ad ARPAT e per conoscenza al Comune
di Montelupo Fiorentino. La dichiarazione per il riutilizzo di terre e rocce in sito deve essere inoltrata al Comune in una di queste modalità:
Documenti da presentare
copia di un documento di identità valido del richiedente (non è necessario se identificati tramite SPID/CIE).
Link utili
ARPAT - terre e rocce da scavo: FAQ
Normativa di riferimento