La Carta di identità può sempre essere sostituita da uno dei documenti di riconoscimento equivalenti, cioè di uguale valore ed efficacia giuridica, elencati qui sotto:
- passaporto
 - patente di guida
 - patente nautica
 - libretto di pensione
 - patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici
 - porto d’armi
 - tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.