Cessione di fabbricato
Ultima modifica: 17 September 2021
La comunicazione di cessione fabbricato, conosciuta anche come “denuncia antiterrorismo” è obbligatoria:
- quando il bene o il godimento di un immobile (locazione, vendita, comodato) o parte di esso viene ceduto a terzi per più di 30 giorni, senza che ci sia l’obbligo della registrazione del contratto
- quando la compravendita o la locazione è relativa ad immobili ad uso commerciale, artigianale o industriale
- quando il bene o il godimento di un immobile (locazione, vendita, comodato) o parte di esso viene ceduto a un cittadino extracomunitario o apolide, anche per un solo giorno.
In caso di contratti di compravendita, affitto, comodato stipulati per iscritto e regolarmente registrati, non è necessario mandare la comunicazione.
Se non si rispetta l’obbligo sono previste queste sanzioni per ogni violazione:
- se chi ha beneficiato della cessione dell’immobile per più di 30 giorni è cittadino italiano o comunitario, la multa va da € 103 ad € 1.549 (con pagamento in misura ridotta di € 206 entro 60 giorni al Comune).
- se chi ha beneficiato della cessione dell’immobile è cittadino extracomunitario o apolide, al di là della durata del soggiorno, la multa va da € 160 ad € 1.100 (con pagamento in misura ridotta di € 320 entro 60 giorni tramite modello F23).
Come presentare la richiesta
La comunicazione di cessione fabbricato deve essere fatta entro 48 ore, usando i moduli presenti in questa pagina.
La comunicazione va presentata in una di queste modalità:
Costo
Nessuno.
Documenti da presentare
- documento di identità valido di chi cede l'immobile e di chi lo occupa.
Normativa di riferimento
- D.L. 59/1978, art. 12 (comunicazione di cessione di fabbricato e sanzioni per cessionario cittadino italiano o comunitario) convertito in legge n. 191 del 18/05/1978
- D.lgs 286/1998 e successive modificazioni, art. 7 (sanzioni per cessionario cittadino extracomunitario o apolide)
- D.L. n. 79 del 20/06/2012 (decreto sicurezza)
- D.L. 70 del 13.05.2011
Per la registrazione del contratto come assorbimento dell'obbligo di comunicazione della cessione del fabbricato si veda la circolare del ministero dell'Interno del 20 luglio 2012.