Accertamento di conformità (PC in sanatoria o attestazione di conformità in sanatoria/SCIA in sanatoria)
Ultima modifica: 20 January 2022
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L’accertamento di conformità in sanatoria serve per la regolarizzazione di opere edilizie eseguite in assenza o in difformità da titolo abilitativo. Si richiede con:
Come presentare la richiesta
Per richiedere l'accertamento di conformità in sanatoria è necessario essere proprietari dell’edificio o delle opere, o avere altro titolo giuridicamente valido.
Sia la richiesta di permesso di costruire in sanatoria o SCIA in sanatoria, sia l'attestazione di conformità in sanatoria si presentano attraverso il portale edilizia SUE, compilando online il modulo apposito.
Costo
Documenti da presentare
Tappe del procedimento
Il Comune rende noto l’avvio del procedimento e il responsabile dello stesso, indicando il termine per il rilascio dell’atto. In caso di richiesta di documentazione integrativa, il procedimento è sospeso e i termini riprendono dalla data dell’integrazione.
A istruttoria conclusa viene ottenuto, se necessario, il parere della Commissione comunale per il paesaggio.
La sanatoria edilizia viene rilasciata dopo aver ottenuto gli eventuali pareri degli Enti preposti alla tutela dei vincoli, l'eventuale accertamento della compatibilità paesaggistica e dopo il pagamento di quanto dovuto da parte del richiedente.
Tempi
Il Comune si pronuncia entro 60 giorni sull'istanza di permesso di costruire in sanatoria e attestazione di conformità in sanatoria.
Solo in caso di permesso di costruire in sanatoria, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, la domanda si intende respinta.
Per la SCIA in sanatoria il Comune verifica e notifica al titolare, entro 30 giorni dal deposito, l'esistenza di eventuali motivi di non sanabilità.
Se le opere si trovano in area assoggettata a vincolo paesaggistico, i tempi del procedimento si allungano fino a ulteriori 180 giorni.
Normativa di riferimento
• Centro storico Norme Generali
• Allegato D variante normativa 2006
• Regolamento Urbanistico variante normativa 2006
• Regolamento edilizio vigente
• L.R. 65/2014, art. 209
• D.P.R. 380/2001
Per la documentazione necessaria in riferimento alla tipologia dell’intervento si veda il D.P.G.R. 12/08/2020 n. 88/R.
Per il vincolo paesaggistico si veda il D.Lgs 42 del 22/01/2004 e s.m.i., all'art.167 per le sanzioni paesaggistiche.
Per l'oblazione per opere abusive penalmente rilevanti si veda il comma 5 Art. 209 della L.R. 10/11/2014 n° 65.
Per la sanzione amministrativa per opere edili non penalmente rilevanti si veda il comma 6 Art. 209 della L.R. 10/11/2014 n°65.
Note
Sono soggetti a permesso di costruire in sanatoria gli interventi normalmente assoggettati al preventivo rilascio di Permesso di Costruire o quelli eseguiti in difformità da esso quando già rilasciato e comunque elencati al comma 2 lett. a) art. 209 L.R. 65/2014.
Il permesso di costruire in sanatoria, l'attestazione di conformità in sanatoria e la SCIA in sanatoria sono rilasciati in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi sia al momento della realizzazione dell'opera che al momento della presentazione della domanda di sanatoria.