Abbruciamento e accensione fuochi

Ultima modifica: 6 September 2021

L’abbruciamento di residui vegetali provenienti da tagli boschivi, potatura, ripulitura e simili è consentito nel rispetto di alcune condizioni e limiti previsti dalle norme nazionali, regionali e comunali.

È   vietato dal 1 luglio al 31 agosto, per prevenire gli incendi;  la Regione Toscana può anticipare o prorogare tale periodo.

Condizioni da rispettare per l’abbruciamento:

  • restare entro i 250 metri dal luogo in cui si bruciano i residui vegetali
  • rispettare la quantità massima giornaliera di 3 metri steri per ettaro
  • bruciare il materiale in piccoli cumuli e in spazi vuoti, ripuliti e isolati da vegetazione e residui infiammabili
  • chiedere l’autorizzazione dell’ente competente sul territorio per gli abbruciamenti eseguiti in bosco, nelle aree assimilate e negli impianti di arboricoltura da legno

Accensione di fuochi
La cottura di cibi in bracieri o barbecue, sia in abitazioni o pertinenze che in aree attrezzate, è consentita nel rispetto delle norme. Nel periodo non a rischio di incendio è possibile accendere fuochi in bosco, nei limiti del necessario e nel rispetto delle norme.

Norme di prevenzione:

  • sorvegliare sempre il fuoco,  fino al suo completo spegnimento
  • limitare il materiale da bruciare in piccoli cumuli e in spazi ripuliti e isolati da vegetazione e residui infiammabili
  • non accendere fuochi in presenza di vento, grande siccità e nelle ore più calde della giornata
  • operare con strumenti adatti e mai da soli.

Link utili
Abbruciamento e accensione fuochi – Regione Toscana