Separazione e divorzio: convenzione di negoziazione assistita da un avvocato

Ultima modifica: 4 Giugno 2021

I coniugi possono decidere di separarsi, sciogliere il loro vincolo matrimoniale o modificare le condizioni di separazione o di divorzio attraverso una convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte.

La condizione essenziale è che marito e moglie siano d’accordo e quindi arrivino ad una soluzione consensuale.

Per adottare la convenzione di negoziazione assistita occorre rivolgersi a un avvocato, che:

  • verifica i presupposti di legge e gli adempimenti normativi previsti
  • redige un accordo che sancisca e regolamenti la separazione, il divorzio o la modifica delle condizioni, che dovrà essere sottoscritto dai coniugi
  • trasmette copia autenticata dell’accordo al Procuratore della Repubblica, il quale rilascerà un nulla osta oppure un’autorizzazione se sono presenti figli minori o figli portatori di handicap grave o maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti
  • trasmette la convenzione di negoziazione al Comune in cui il matrimonio è stato registrato, entro dieci giorni dal ricevimento del nulla osta o autorizzazione del Procuratore della Repubblica.

Ricevuta la convenzione di negoziazione assistita, l’ufficiale di stato civile trascrive la negoziazione nei registri di stato civile e procede alle annotazioni sugli atti di stato civile. In caso di divorzio, lo comunica al Comune di residenza e di nascita degli interessati.